Corte costituzionale

Sentenza n. 238/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11087

Dal fatto che l'art. 668 cod. pen. punisce solo gli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione, non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la disciplina di un solo mezzo di comunicazione non puo' elevarsi a modello della regolamentazione degli altri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 42/1977, 168/1982 e 169/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo 1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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