Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 4, legge n. 460 del 3 aprile 1958

Parametri

Massime

Massima n. 11084

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale anche norme abrogate devono ritenersi sindacabili ogniqualvolta si tratti di "efficacia" e di "applicazione" della legge, "indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione", e sempre che si tratti di situazioni maturate anteriormente alla data in cui la norma ha cessato di aver vigore. - S. nn. 255/1982, 77/1963 e 4/1959.

Massima n. 11085

Come la Corte ha piu' volte affermato, quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze armate, la differenza di grado non puo' avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto, l'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460, in quanto tuttora applicabile a situazioni maturate anteriormente alle modifiche introdotte dagli artt. 52, 254 e 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e in epoca in cui le forze di P.S. erano inquadrate nelle Forze armate dello Stato, va dichiarato illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevedeva che anche i sottufficiali di P.S. potessero conseguire la pensione, al pari degli ufficiali, al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorita' o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S. nn. 255/1982 e 114/1971.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, della l. 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), nella parte in cui non prevedeva che anche i sottuficiali di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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