Corte costituzionale
Sentenza n. 236/1985
Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/1985
- Data di deposito
- 14 ottobre 1985
- Data di decisione
- 11 ottobre 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 4, legge n. 460 del 3 aprile 1958
Parametri
Massime
Massima n. 11084
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale anche norme abrogate devono ritenersi sindacabili ogniqualvolta si tratti di "efficacia" e di "applicazione" della legge, "indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione", e sempre che si tratti di situazioni maturate anteriormente alla data in cui la norma ha cessato di aver vigore. - S. nn. 255/1982, 77/1963 e 4/1959.
Massima n. 11085
Come la Corte ha piu' volte affermato, quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze armate, la differenza di grado non puo' avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto, l'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460, in quanto tuttora applicabile a situazioni maturate anteriormente alle modifiche introdotte dagli artt. 52, 254 e 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e in epoca in cui le forze di P.S. erano inquadrate nelle Forze armate dello Stato, va dichiarato illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevedeva che anche i sottufficiali di P.S. potessero conseguire la pensione, al pari degli ufficiali, al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorita' o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S. nn. 255/1982 e 114/1971.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, della l. 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), nella parte in cui non prevedeva che anche i sottuficiali di P.S. potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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