Corte costituzionale

Sentenza n. 227/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 567 del 12 giugno 1962
  • art. 28, legge n. 11 del 11 febbraio 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11073

La disposizione dell'art. 8 legge 12 giugno 1962, n. 567 - secondo cui nei contratti agrari l'affittuario puo', entro un anno dalla cessazione del rapporto, ripetere la somma corrisposta in eccedenza alla misura del canone dovuto -, nel concedere un piu' ampio termine all'affittuario rispetto al concedente, non puo' considerarsi arbitraria ed irrazionale, trovando adeguata gisutificazione nel fatto che il legislatore ha considerato l'affittuario, con riguardo sia al sinallagma contrattuale sia alla realta' socio-economica, come parte piu' debole la quale, appunto perche' tale, puo' incontrare maggiore difficolta' per avvertire l'errore in cui e' incorsa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del detto articolo, sollevata per la differenza di trattamento fatta all'affittuario in rapporto al concedente, il quale ultimo puo' richiedere il maggior canone eventualmente spettantegli solo nel corso dell'esecuzione del contratto).

Massima n. 11074

E' vero che l'affittuario-coltivatore diretto e' titolare, al pari di ogni imprenditore, di poteri di organizzazione dei fattori produttivi, ma egli si avvicina pur sempre al prestatore d'opera in quanto, a differenza del concedente, trae l'utilita' dalla personale coltivazione del fondo, provvedendo al suo sostentamento attraverso l'esplicazione della propria energia lavorativa. Pertanto non puo' ritenersi irrazionale l'assimilazione, stabilita dal legislatore non gia' in linea generale, bensi' in una specifica e determinata ipotesi in cui, secondo una discrezionale valutazione politico-sociale, ha ritenuto di attribuire all'affittuario una tutela piu' efficace per ripetere la parte di canone indebitamente corrisposta al concedente, disponendo che per l'esercizio del relativo diritto si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato. Tutela che si completa con la statuizione riguardante la decorrenza di detta prescrizione, la cui disciplina non puo' del pari ritenersi irrazionale, in considerazione della precarieta' del rapporto, soggetto al tempo della legge 11 febbraio 1971, n. 11, all'indeterminata proroga dei contratti agrari disposta dall'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e suscettibile di cessare in qualsiasi momento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971, il quale, ribadendo il diritto dell'affittuario-coltivatore diretto di ripetere le somme corrisposte in eccedenza al massimo tabellare, dispone che per l'esercizio del diritto medesimo si applicano i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto). - Sulla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato, v. S. nn. 63/1966; 143/1969; 174/1972 e numerose altre.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 12 giugno 1962 n. 567, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 11 febbraio 1971 n. 11, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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