Corte costituzionale

Sentenza n. 222/1985

Corte cost., sent. 25 luglio 1985, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
222/1985
Data di deposito
25 luglio 1985
Data di decisione
12 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:222

Norme oggetto del giudizio

  • art. 489, ultimo co., codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 11067

L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile per la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione esercitata in sede civile. Da tale circostanza non puo' farsi tuttavia discendere una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversita' fra il processo civile e il processo penale e' di per se' sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata disparita' di trattamento. Inoltre la mancata previsione della compensazione fra imputato e parte civile delle spese processuali e' giustificata anche dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione puo' dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento della responsabilita' penale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1970; 206/1971; 39/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e la parte civile, sollevata dal pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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