Corte costituzionale
Sentenza n. 222/1985
Corte cost., sent. 25 luglio 1985, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/1985
- Data di deposito
- 25 luglio 1985
- Data di decisione
- 12 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 489, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 11067
L'azione civile riparatoria inserita nel processo penale, pur non perdendo le sue caratteristiche sostanziali di azione civile per la tutela diretta di un interesse privato, viene tuttavia assoggettata dal legislatore, nel codice di procedura penale, ad una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dell'analoga azione esercitata in sede civile. Da tale circostanza non puo' farsi tuttavia discendere una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la diversita' fra il processo civile e il processo penale e' di per se' sufficiente ad escludere la sussistenza di una ingiustificata disparita' di trattamento. Inoltre la mancata previsione della compensazione fra imputato e parte civile delle spese processuali e' giustificata anche dall'esigenza di non frapporre remore alla costituzione del danneggiato, anche in vista dell'apporto che la sua partecipazione puo' dare alla dialettica del processo penale e quindi all'accertamento della responsabilita' penale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, cod. proc. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 108/1970; 206/1971; 39/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui non consente la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e la parte civile, sollevata dal pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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