Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1985
Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1985
- Data di deposito
- 22 luglio 1985
- Data di decisione
- 11 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:214
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1 del 3 gennaio 1978
Parametri
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 79, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 117, Costituzione
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 8, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 11052
In una materia, come quella delle opere pubbliche, in cui le Regioni a statuto ordinario godono di competenza legislativa ripartita, la sussistenza di una precedente regolamentazione regionale non impedisce allo Stato di esercitare la potesta', istituzionalmente spettantegli, di ridisciplinarla. Neppure e' necessario che la legge dello Stato contenga solo disposizioni di principio, essendo invece consentito l'inserimento anche di norme puntuali di dettaglio, efficaci soltanto per il tempo in cui la regione non abbia ancora provveduto ad adeguare la normativa di sua competenza ai nuovi principi dettati dal Parlamento. Rispettosa di tali limiti e' quindi la legge 3 gennaio 1978, n. 1, che prevede una serie di misure intese esclusivamente ad accelerare le procedure ed i modi di attuazione delle opere pubbliche dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali, al fine di eliminare gli inconvenienti insistentemente lamentati in materia di lavori pubblici e incidenti sulla politica economica generale. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della citata legge, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 Cost., 79, 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Massima n. 11053
Sia dai lavori preparatori sia dalle singole disposizioni (in particolare dall'art. 35) della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (volta ad accelerare le procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) risulta chiara la volonta' del legislatore statale di riferirsi, riguardo ai limiti soggettivi di essa, alle regioni ordinarie. Cosicche', nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano - dotate in "subiecta" materia di competenza primaria - la legge stessa potrebbe applicarsi solo nei settori in cui regioni e province non avessero gia' emanato proprie normative. Pertanto, essendo problema di interpretazione della legge statale e delle leggi regionali e provinciali e non di legittimita' costituzionale, accertare se e dove cio' sia avvenuto, e' senz'altro da escludere una violazione della competenza suddetta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della indicata legge n. 1 del 1978, in riferimento agli artt. 8, n. 5, 17, 22 e 28 del t.u. delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, proposta dalla Provincia di Bolzano sotto il profilo che detta legge, applicandosi anche nel territorio delle Province, avrebbe violato le sue competenze primarie in materia di urbanistica e di opere pubbliche locali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della l. 3 gennaio 1978 n. 1, sollevata col ricorso indicato in epigrafe dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 Cost. nonché 79, 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della cit. l. n. 1 del 1978, sollevata col ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 5, 17, 22 e 28 del t.u. delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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