Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1985
Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1985
- Data di deposito
- 22 luglio 1985
- Data di decisione
- 11 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 4, legge n. 519 del 7 agosto 1973
- art. 64, comma 1, legge n. 519 del 7 agosto 1973
- art. 66, legge n. 519 del 7 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11048
Ove la Corte rilevi nella ordinanza di rinvio una erronea indicazione della disposizione impugnata puo' provvedere alla rettificazione. (Nel caso di specie nel dispositivo dell'ordinanza si comprendeva tra le norme impugnate l'art. 64, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519 - il quale prevede la conservazione della direzione del laboratorio per gli attuali Capi - mentre l'impugnativa doveva intendersi riferita all'art. 64, primo comma, prevedente l'inquadramento nelle nuove carriere, qualifiche, classi di stipendio e categorie dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', da disporsi con Decreto del Ministro della Sanita').
Massima n. 11049
Nessuna illegittimita' puo' essere ravvisata nel fatto che, riguardo al nuovo inquadramento nella stessa carriera di appartenenza dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita', si sia provveduto a garantire i diritti quesiti attraverso lo strumento perequativo dell'assegno ad personam (pensionabile, ma riassorbibile e non computabile ai fini della tredicesima e dello straordinario), anziche' attraverso l'attribuzione di tanti aumenti periodici del nuovo stipendio iniziale, quanti occorrono per assicurare uno stipendio di importo pari a quello precedentemente fruito, o ad esso immediatamente superiore. Atteso che tale congegno, introdotto con il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12, comma terzo, concerne la diversa ipotesi del "passaggio di carriera" presso la stessa o diversa amministrazione. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 64, primo comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 11050
I dati di riferimento che consentono di porre un limite alla "permanente discrezionalita' del legislatore" nel distinguere il trattamento retributivo nonostante il corrispondente livello di carriera fra due diverse funzioni statali sono quelli gia' affermati nella sent. 219 del 1975 e precisamente: 1) che sussista, per un notevole arco di tempo, di una uniforme ripetizione di un giudizio di valore che esprima equivalenza fra le diverse categorie; 2) che tale equivalenza non si riferisca al solo livello funzionale di carriera, ma si sostanzi nel profilo di un "identico vertice di coefficiente o parametro terminale". Tuttavia, nessuno di tali dati e' riscontrabile nei riguardi dei dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanita'a causa della notevole incertezza nella identificazione del "tertium comparationis" indicato dal legislatore, senza alcuna chiarezza, ora nella dirigenza statale e ora nei professori universitari; ne' sussistono i termini di equivalenza dell'identico parametro terminale che solo per la legge 11 luglio 1980, n. 312 - non applicabile al caso di specie perche' ad esso successiva - potrebbe essere ravvisato in quello dei professori universitari; mentre, se si riferisce al confronto con la dirigenza, nessuna parita' economica puo' essere ritenuta sussistente. (Non fondatezza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 64, primo comma, e 66 legge 7 agosto 1973, n. 519 in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 64 comma primo e 66 della l. 7 agosto 1973, n. 519, sollevata con ordinanza 1 dicembre 1976 dal TAR del Lazio per contrasto con l'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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