Corte costituzionale

Sentenza n. 198/1985

Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/1985
Data di deposito
3 luglio 1985
Data di decisione
28 giugno 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1561 del 18 dicembre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 11018

Qualora la normativa sopravvenuta, sostitutiva di quella censurata, non si applichi ai rapporti esauriti, la rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale risulta immutata nei termini indicati nell'ordinanza di rimessione, per cui, nonostante lo ius superveniens, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, essendo possibile esaminare nel merito il problema sottoposto al giudizio della Corte. (Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sul calcolo della indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati, sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., nonostante che nelle more del giudizio sia sopravvenuta la legge 29 maggio 1982, n. 297 - la quale ha disposto una nuova disciplina della predetta indennita', adottando una diversa denominazione e apportandovi profonde trasformazioni nel metodo del calcolo e nei vari profili funzionali - posto che tale normativa non si applica, come testualmente si ricava dall'art. 5 della legge, ai rapporti esauriti).

Massima n. 11019

Riguardo al problema relativo alla legittimita' di un trattamento differenziato tra impiegati ed operai sussiste, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, una discrezionalita' normativa, la quale, mentre non permette una disciplina differenziata rispetto a situazioni e bisogni comuni ai lavoratori di entrambe le caegorie, consente pero' di porre delle discriminazioni se esse sono conseguenti a caratteristiche particolari del rapporto di lavoro considerato. Pertanto, nell'ipotesi che l'indennita' di anzianita' sia fissata in un contratto collettivo in misura diversa rispetto a quella stabilita per gli impiegati dalla legge 18 icembre 1960, n. 1561, e' da ritenere - considerando detta indennita' come retribuzione differita, in conformita' all'orientamento giurisprudenziale e della Corte e dei giudici ordinari - che la diversita' della disciplina non sia di per se' irrazionale, in quanto consente di determinare piu' realisticamente, rispetto ai singoli rapporti, la parte di retribuzione di cui il lavoratore (operaio) puo' sopportare la corresponsione differita, anche in relazione alle probabili e peculiari esigenze che potrebbero presentarsi alla fine del rapporto di lavoro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della succitata legge n. 1561 del 1960, a norma del quale l'indennita' di anzianita' spettante agli impiegati privati deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilita' di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati, mentre analoga previsione non esiste per gli operai). - V., per fattispecie analoghe, S. nn. 18/1974; 117/1976; 136/1984. V., altresi', S. nn. 160/1971; 177/1975; 247/1984.

Massima n. 11020

L'equiparazione tra impiegati ed operai accolta, per quanto riguarda il "trattamento di fine rapporto", dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, non puo' avere incidenza sulla normativa di cui alla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, che la precede di oltre un ventennio, in quanto l'innovazione e' conseguente alla natura della materia, soggetta a continua evoluzione per il sopravvenire di nuove concezioni economico-sociali e di tecniche diverse, che hanno reso col tempo sempre piu' labile ed incerta la discriminazione tra impiegati ed operai, sicche' razionalmente il legislatore non l'ha ritenuta piu' idonea a fornire un valido criterio di distinzione in ordine al calcolo ed agli altri aspetti dell'indennita' di anzianita'. Inoltre e' dubbio che il carattere retributivo di tale indennita', il quale costituiva l'indispensabile presupposto della disciplina differenziata, possa essere con certezza riferito anche all'attuale "trattamento di fine rapporto", congegnato in maniera del tutto diversa, si' da indurre parte della dottrina a formulare nuove e diverse teorie sulla sua natura giuridica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 18 dicembre 1960 n. 1561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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