Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1985
Corte cost., sent. 3 luglio 1985, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1985
- Data di deposito
- 3 luglio 1985
- Data di decisione
- 28 giugno 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:194
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 15 del 6 febbraio 1980
- art. 1, decreto-legge n. 625 del 15 dicembre 1979
- art. 280, ultimo co., codice penale
- art. 3, ultimo co., legge n. 304 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 11012
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 cosi' come convertito nella l. 6 febbraio 1980, n. 15, censurato in quanto, per i reati aggravati da finalita' di terrorismo o eversione, escluderebbe l'applicazione delle attenuanti generiche, atteso che identica questione proposta nei medesimi termini e' stata gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 38/1985.
Massima n. 11013
Non e' esatto affermare che l'art. 280, ultimo comma, c.p., (attentato per finalita' terroristiche o di eversione) introdotto con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, a norma del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma dello stesso articolo (lesioni gravissime o gravi, o morte della persona,in conseguenza dell'attentato) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, non consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto cio' che non e' consentito (come si e' gia' affermato per l'analoga disposizione dell'art. 1, comma terzo, dello stesso d.l. 15 dicembre 1979, n. 625) e' solo il c.d. giudizio di bilanciamento. Tale interpretazione dell'art. 280 c.p. (con conseguente esclusione del denunciato contrasto di esso con il principio di eguaglianza) va affermata - in relazione all'ipotesi delle lesioni gravissime o gravi - non soltanto nel caso in cui queste siano derivate da attentato alla incolumita', ma anche in quello in cui risultino causate da attentato alla vita. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 280, u.c., cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 38/1985.
Massima n. 11014
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, u.c., l. 29 maggio 1982, n. 304, nella parte in cui non prevede l'esclusione dalle preclusioni all'applicazione delle attenuanti generiche, contenute nell'art. 280 c.p., - cosi' come invece espressamente contempla l'esclusione di quelle di cui all'art. 1 della l. 6 febbraio 1980, n. 15 - per coloro che, avendo commesso reati per finalita' di terrorismo od eversione dell'ordine democratico, collaborano con le autorita' di polizia o giudiziaria. L'ordinanza con cui la questione e' stata sollevata manca infatti di adeguata motivazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, così come convertito nell'art. 1 della l. 6 febbraio 1980 n. 15, sollevata dalla Corte d'Assise di Genova con ordinanza 24 febbraio 1984 (pervenuta a questa Corte l'8 agosto successivo) con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 280, ultimo comma, cod. pen., sollevata dalla stessa autorità giudiziaria con la stessa ordinanza, con riferimento all'identico parametro;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della l. 29 maggio 1982, n. 304, sollevata sempre dalla stessa Corte d'Assise, collo stesso provvedimento e con riferimento al detto parametro, limitatamente alla parte in cui non prevede che non si applichi l'ultimo comma dell'art. 280 cod. pen., quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi dell'articolo impugnato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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