Corte costituzionale
Sentenza n. 168/1985
Corte cost., sent. 25 maggio 1985, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/1985
- Data di deposito
- 25 maggio 1985
- Data di decisione
- 8 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:168
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 1, legge n. 203 del 3 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10973
Relativamente al passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni e scelte socio- economiche che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattivita' delle disposizioni abrogate. Detto potere non e' pero' illimitato, e quindi, se esso e' stato esercitato in maniera assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimita' costituzionale della disposizione transitoria. D'altra parte v'e' anche da dire che, trattandosi di scelte rimesse alla valutazione politica del legislatore, il limite di razionalita' non puo' dirsi superato se la disposta applicabilita' della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia in linea con le finalita' che il legislatore ha inteso perseguire con la nuova normativa, la cui operativita' venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. - Sulla prima parte della massima v. S. nn. 7/1963 e 64/1982. Sulla seconda parte v. S. n. 121/1976.
Massima n. 10974
La materia delle trasformazioni agrarie e' stata regolata dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, in maniera diversa rispetto alla normativa anteriore, in quanto il legislatore ha optato per il mantenimento in ogni caso del rapporto agrario preesistente, stabilendo una dettagliata disciplina diretta a contemperare gli interessi eventualmente contrastanti delle parti ed in relazione a cio' prevedendo un aumento del canone se l'esecuzione delle opere necessarie e' stata effettuata dal concedente, e un'adeguata indennita', oltre al diritto di ritenzione, se le stesse sono state eseguite dal concessionario. Non sussiste quindi alcuna lesione degli artt. 41 e 44 Cost., giacche' innanzitutto, per quanto riguarda il passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni politiche e scelte socio-economiche - estranee, come tali, all'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale - che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattivita' di quelle abrogate, ed anche se detto potere non puo' essere esercitato in maniera assolutamente arbitraria o irrazionale, va pero' osservato che il limite della razionalita' non puo' dirsi superato se l'applicabilita' della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia, come nel caso in oggetto, in linea con le finalita' perseguite dalla nuova normativa, la cui operativita' venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. Inoltre, si e' fuori del campo di applicazione dell'art. 41, trovando la proprieta' terriera la sua specifica tutela nel successivo art. 44, il quale, d'altro canto, esige da parte del legislatore ordinario una disciplina che assicuri il razionale sfruttamento del suolo e sia diretta altresi' ad instaurare equi rapporti sociali, attraverso l'attuazione di un superiore fine di giustizia e la realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate. E la nuova legge sui contratti agrari, pur tenendo in considerazione l'interesse superiore della produzione, risulta tendenzialmente finalizzata, con il mantenimento del rapporto in corso, a tutelare entrambe le parti (senza costringere il concessionario a rilasciare il fondo) e quindi ad instaurare tra loro una situazione piu' rispondente ad un sostanziale criterio equitativo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge n. 203 del 1982, che ha disposto l'abrogazione, anche per i contratti in corso, delle disposizioni legislative sulla proroga dei contratti agrari e di quelle che prevedono eccezioni alla proroga stessa, tra le quali quella relativa al diritto del concedente di far cessare anticipatamente il rapporto per eseguire trasformazioni agrarie radicali, immediate ed incompatibili con la prosecuzione del rapporto stesso). - Sul contenuto precettivo dell'art. 44 Cost. v. S. n. 138/1984. - In tema di proroga dei contratti agrari v. S. n. 107/1974, con cui e' stata invece dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 32 legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, ultimo comma, legge 4 agosto 1971, n. 592, che avevano abolito l'eccezione alla proroga in questione, consistente nella facolta' di riavere il fondo per eseguirvi radicali ed immediate trasformazioni.
Massima n. 10975
L'abrogazione, anche per i contratti in corso, della eccezione alla proroga del rapporto agrario - consistente nella facolta' del locatore di riavere il fondo per eseguirvi radicali e immediate trasformazioni - disposta dall'art. 40, primo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203, si giustifica considerando che con la nuova legge il regime vincolistico senza limiti di tempo (art. 14, legge 15 settembre 1964, n. 756) e' venuto a cessare, ancorche' sia stata imposta una durata legale dei rapporti in corso, onde risulta determinato il momento in cui, spirato il termine finale del rapporto fissato dalla legge, il concedente potra' riavere la disponibilita' del fondo ed eseguirvi tutte le trasformazioni che riterra' opportune. Inoltre, secondo la legislazione vigente, sussiste per la realizzazione delle trasformazioni in pendenza del rapporto agrario un meccanismo accuratamente articolato che si distingue nettamente dalla incerta e lacunosa disciplina della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e d'altra parte non mancano dei rimedi a favore del concedente, come il diritto di ripresa, sconosciuto nella legislazione anteriore, mentre l'inidoneita' del concessionario alla coltivazione del terreno, eventualmente sopravvenuta all'esecuzione delle radicali trasformazioni agrarie, trova adeguato rimedio nella previsione del recesso dal contratto di affitto o nella sua risoluzione. - S. n. 153/1977, che dichiaro' in parte costituzionalmente illegittima la disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sul meccanismo per la realizzazione delle trasformazioni in pendenza del rapporto agrario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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