Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1985
Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1985
- Data di deposito
- 23 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 10929
L'art. 58 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui prevede la rimozione del grado nei confronti del superiore che concorra con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva - pur lasciando perplessi per la rigorosa automaticita' della misura, che impedisce qualsiasi valutazione del giudice in ordine alla entita' del fatto e del concorso, per cui si appalesa opportuno un intervento legislativo (non potendo la Corte emettere sul punto decisioni autoapplicative contenenti previsioni diversificate o alternative) - non e' privo di razionalita', in quanto l'applicabilita' della sanzione accessoria solo al superiore gerarchico si ricollega alla responsabilita' che egli assume nella funzione di comando rispetto ai sottordinati, situazione questa di grande delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, per nulla paragonabile a quella esistente nell'ambito della gerarchia degli impieghi civili, con la conseguenza che la differenza di disciplina ha una sua valida giustificazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto la rimozione non e' prevista pure per l'inferiore, ove sia anch'egli graduato, ne' la legge penale comune prevede un trattamento punitivo cosi' rigoroso per i pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti).
Massima n. 10930
In materia di reati militari la Corte costituzionale non puo' emettere decisioni contenenti previsioni diversificate o alternative, si' da consentire al potere discrezionale del giudice la valutazione di tutte le modalita' e le circostanze che accompagnano il fatto, adeguando ad esse, e all'intensita' del dolo, l'uso ed una graduale commisurazione della sanzione accessoria, trattandosi di un compito riservato al legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 c.p.m.p., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 9 giugno 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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