Corte costituzionale
Sentenza n. 150/1985
Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 150/1985
- Data di deposito
- 14 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:150
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 30 settembre 1976
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 10908
Poiche' l'ordinamento dei propri dipendenti rientra nella sua potesta' legislativa primaria, in base al disposto dell'art. 2 del relativo Statuto, ben puo' la Regione Valle d'Aosta legiferare in modo autonomo riguardo alla previdenza ed assicurazioni sociali in loro favore, in quanto cio' attiene pur sempre alla regolamentazione dello stato giuridico, ancorche' trattasi di materia compresa in termini di finalita' obbiettive generali tra quelle contemplate nell'art. 3 dello Statuto medesimo, attributivo di normazione integrativa delle leggi della Repubblica. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta - concernente l'estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternita' ed infanzia - approvato il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno, sollevata sotto il profilo che l'estensione, prevista dalla normativa impugnata, alle dipendenti regionali della protezione della maternita' naturale, di cui alla legge n. 1204 del 1971, per effetto di adozione, affiliazione o affidamento di minori, violerebbe l'art. 3 Cost., creando disparita' di trattamento tra le lavoratrici madri a seconda che siano o meno dipendenti della Amministrazione regionale, nonche' gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale valdostano (approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità ed infanzia" approvato il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 2 dello Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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