Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1985

Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1985
Data di deposito
14 maggio 1985
Data di decisione
3 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:150

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 30 settembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10908

Poiche' l'ordinamento dei propri dipendenti rientra nella sua potesta' legislativa primaria, in base al disposto dell'art. 2 del relativo Statuto, ben puo' la Regione Valle d'Aosta legiferare in modo autonomo riguardo alla previdenza ed assicurazioni sociali in loro favore, in quanto cio' attiene pur sempre alla regolamentazione dello stato giuridico, ancorche' trattasi di materia compresa in termini di finalita' obbiettive generali tra quelle contemplate nell'art. 3 dello Statuto medesimo, attributivo di normazione integrativa delle leggi della Repubblica. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta - concernente l'estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternita' ed infanzia - approvato il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno, sollevata sotto il profilo che l'estensione, prevista dalla normativa impugnata, alle dipendenti regionali della protezione della maternita' naturale, di cui alla legge n. 1204 del 1971, per effetto di adozione, affiliazione o affidamento di minori, violerebbe l'art. 3 Cost., creando disparita' di trattamento tra le lavoratrici madri a seconda che siano o meno dipendenti della Amministrazione regionale, nonche' gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale valdostano (approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta "Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità ed infanzia" approvato il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 2 dello Statuto speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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