Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1985

Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1985
Data di deposito
14 maggio 1985
Data di decisione
3 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 85, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 2109 del 26 dicembre 1962
  • art. 96, comma 1, legge n. 685 del 27 luglio 1967
  • art. 96, comma 1, legge n. 658 del 27 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 10897

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale riguardante una norma non applicabile nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara), non essendo tale disposizione - abrogata, assieme a molte altre, dall'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha riordinato il settore previdenziale in oggetto - applicabile nel giudizio di merito).

Massima n. 10898

Spetta al giudice di merito prendere posizione in ordine alla natura di un termine - se di prescrizione o di decadenza - previsto dalla norma impugnata, quando la questione di legittimita' costituzionale e' sollevata proprio sulla base di una data natura riconosciuta a quel termine; cosi' come compete allo stesso giudice valutare se, rispetto alla questione proposta, costituisca ius superveniens una legge sopravvenuta nelle more. (Nella specie, il giudice a quo aveva posto a base della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 685, l'opinione che fosse di decadenza il termine ivi previsto per l'azione giudiziaria dei marittimi nei confronti della Cassa di settore; successivamente era stata promulgata la legge 26 luglio 1984, n. 413, che aveva soppresso la Cassa nazionale della previdenza marinara, facendo subentrare l'INPS in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla stessa).

Massima n. 10899

Non e' invocabile il principio costituzionale di eguaglianza allorche' si tratta di situazioni diverse, cui il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di attribuire discipline differenziate. (Non fondatezza - non essendo valida la comparazione proposta con l'art. 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stante la diversita' delle situazioni - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 96, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, il quale fissa un termine di cinque anni per far valere le pretese dei marittimi nei confronti della Cassa di settore, dinanzi all'Autorita' giudiziaria, dopo l'esperimento della via amministrativa; questione proposta sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento fra cittadini soggetti all'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia di pertinenza dell'INPS, e cittadini soggetti alla stessa assicurazione di pertinenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 10 maggio 1977, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Dichiara non fondata l'identica questione, sollevata dallo stesso Giudice con la medesima ordinanza, nei confronti dell'art. 96, primo comma, l. 27 luglio 1967, n. 658 (riordinamento della previdenza marinara) in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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