Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1985
Corte cost., sent. 9 maggio 1985, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1985
- Data di deposito
- 9 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, legge n. 130 del 24 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 10885
Come la Corte ha piu' volte affermato, la disciplina delle modalita' di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non e' pertanto costituzionalmente vietata, purche' non ne derivi che il diritto risulti snaturato o ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio. Infatti, anche i diritti primari e fondamentali debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza e la tutela di altri primari interessi, fra i quali la conservazione dell'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Cosicche' deve ritenersi che la norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, mirante a regolamentare l'esercizio del diritto di propaganda elettorale, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, essendo volta non gia' ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il piu' ampio numero possibile di destinatari, bensi' ad evitare che le probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare lo scopo primario della propaganda, che e' quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, nella parte in cui consente durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e non anche per svolgere direttamente tale propaganda). - S. nn. 129/1970; 168/1971.
Massima n. 10886
La liberta' di manifestazione del pensiero, pur rientrando tra le liberta' fondamentali proclamate e garantite dalla nostra Costituzione, non esclude che ne siano disciplinate le modalita' di esercizio ed imposti dei limiti per esigenze di tutela di interessi degni di primaria considerazione (quali la tranquillita', il riposo, il decoro delle persone, la sicurezza della viabilita', la protezione dei monumenti, dell'estetica cittadina e del paesaggio, nonche' la conservazione dell'ordine pubblico), purche' non la snaturino. - S. nn. 129/1970; 168/1971.
Massima n. 10887
Tra gli interessi degni di primaria considerazione, che possono giustificare sinanche l'imposizione di limiti ai diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, rientra indubbiamente la conservazione dell'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. - Sulla nozione di ordine pubblico, S. nn. 19/1962; 199/1972; 210/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) sollevata, in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., dal Pretore di Sant'Antioco con ordinanza in data 29 giugno 1978 (n. 591 del reg. ord. del 1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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