Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1985
Corte cost., sent. 6 maggio 1985, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1985
- Data di deposito
- 6 maggio 1985
- Data di decisione
- 2 maggio 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10875
L'art. 244, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Ma cosi' disponendo, esso viola il diritto di agire in giudizio per il disconoscimento, da parte del padre, irrazionalmente negandogli - in contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, il diritto di avvalersi della facolta' che l'art. 235 cod. civ. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'". Pertanto detta norma e' costituzionalmente illegittima, nella parte in cui, nel disciplinare i termini per l'azione di disconoscimento della paternita' da parte del padre, non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice (adulterio della moglie o occultamento della gravidanza), che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. - S. n. 64/1982; O. nn. 765/1980 e 1044/1983.
Massima n. 10876
Negli ultimi decenni la coscienza collettiva si e' ulteriormente evoluta nel senso di accordare maggiore rilevanza al rapporto effettivo di procreazione rispetto alla qualificazione giuridica della filiazione. Di conseguenza, il legislatore del 1975 - spostando l'accento dal "favor legitimitatis" al "favor veritatis", nel modificare gli artt. 235 e 244 cod. civ., ed allargando la possibilita' di far valere la verita' sull'apparenza, anche in relazione alla sicurezza della prova negativa della paternita' assicurata dal progresso scientifico - e quello del 1983 - accordando l'azione di disconoscimento nell'interesse del minore infrasedicenne al P.M., nell'intento di favorire ancora dippiu' il perseguimento del valore verita' - non hanno fatto che seguire la evoluzione della coscienza collettiva sempre piu' sensibile a quel valore.
Massima n. 10877
Per l'applicazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 30 Cost. nel rapporto naturale di filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano, e' condizione necessaria la individuazione dei genitori.
Massima n. 10878
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la garanzia di cui al primo comma dell'art. 24 Cost. deve estendersi alla conoscibilita' del momento di decorrenza di un termine fissato per la proponibilita' di un'azione giudiziaria, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza. - S. n. 14/1977.
Massima n. 10879
Non e' consentita la estensione in via conseguenziale - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - della pronuncia di accoglimento a casi non totalmente identici. (Nella specie, la Corte ha escluso che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 244 cod. civ. - nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento di paternita' decorra dal momento in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie - potesse estendersi conseguenzialmente al caso che il padre voglia agire in disconoscimento a causa d'impotenza "anche soltanto di generare").
Massima n. 10880
E' da escludere che ai giudizi gia' definiti possa estendersi l'efficacia della dichiarazione di illegittimita' costituzionale avente ad oggetto una disposizione della quale si e' fatta applicazione in quei giudizi.
Massima n. 10881
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chiede alla Corte di operare scelte che esulano dalla sua competenza in quanto riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. - dell'art. 263 cod. civ., riguardante l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita', nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilita' della stessa, poiche', a prescindere dalla difficolta' di stabilire un razionale "dies a quo" per il termine invocato, non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilita' disposta dall'articolo impugnato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dal tribunale di Genova con le due ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 30, secondo capoverso, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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