Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1985
Corte cost., sent. 2 maggio 1985, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1985
- Data di deposito
- 2 maggio 1985
- Data di decisione
- 29 aprile 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
- art. 117, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 116, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 10852
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti la rilevanza nel giudizio a quo perche' del tutto estranea al caso di specie, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - sostitutivo del secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - nella parte in cui e' previsto un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra, non emergendo in alcun modo dal giudizio a quo che il ricorrente avesse potuto proporre istanze sia di pensione di guerra che di pensione ordinaria privilegiata per servizio allo Stato, ne' che - comunque - tali pretese avesse in concreto esperite).
Massima n. 10853
Stante l'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o della invalidita' da causa di servizio o da fatto di guerra ad opera delle competenti autorita' amministrative o sanitarie, trova giustificazione l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (e quindi anche, per la parte che interessa, l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), a norma del quale il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. Ne consegue che il giusto "tertium comparationis" va ricercato - nella disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura, cioe' nell'ambito del trattamento privilegiato, per il quale occorrono, come per le pensioni di guerra, tempestivi accertamenti medico-legali. Ma in tale materia l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dei termini nei confronti dei minori o dei dementi come, invece, prescritto, per la pensionistica di guerra), testualmente stabilisce l'inammissibilita' della domanda di liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte", sicche' appare razionalmente ed incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo vigente il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra; questione sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i titolari di pretese in materia di pensioni di guerra ed i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie per i quali, diversamente dai primi, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', "non si perde per prescrizione" (art. 5, d.P.R. n. 1092/1973). - S. n. 149/1979.
Massima n. 10854
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, nonostante il distinto titolo giuridico - stante la diversita' delle discipline normative che caratterizzano l'ordinamento delle pensioni ordinarie e rispettivamente delle pensioni, assegni o indennita' di guerra - va riconosciuta la pari esigenza di tutela nei confronti delle rispettive pretese. - S. nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 97/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (sostitutivo del secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella parte in cui è previsto un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra, sollevata dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (sostituito quest'ultimo, dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la medesima ordinanza della Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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