Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1985

Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1985
Data di deposito
23 aprile 1985
Data di decisione
19 aprile 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 1, legge n. 97 del 2 aprile 1979
  • art. 15, comma 2, legge n. 97 del 2 aprile 1979

Parametri

Massime

Massima n. 10841

Allorche' dei magistrati ordinari o amministrativi ovvero della giustizia militare, nonche' avvocati o procuratori dello Stato, svolgono funzioni arbitrali, la naturale identita' dell'opera da essi svolta rispetto a quella esplicata da tutti gli altri, non consente che il compenso dovuto ai primi sia pari ad appena un quinto di quello corrisposto ai secondi, ne' lo status di magistrati e di difensori dello Stato giustifica la falcidia dei compensi a cui non sono per contro soggetti gli esercenti di altre pubbliche funzioni e gli altri dipendenti pubblici. Ne' a conferire una qualche ragionevolezza a tale disparita' di trattamento giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni arbitrali che a magistrati e procuratori dello Stato potrebbe venire dal prelievo pecuniario sia perche' unica "disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare le dette funzioni, sia perche' non puo' senza contraddizioni il potere legislativo per un verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti dall'art. 45 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approv. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Ne', infine, va tralasciata la discrasia tra avvocati e procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali costituiti presso gli enti locali e qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province o dei comuni, che, pur essendo soggetti alla disciplina forense, rivestono qualita' di impiegati e non di professionisti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, che stabilisce a carico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militari, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, il versamento, nella misura dell'ottanta per cento, dei compensi spettanti per svolgimento di funzioni arbitrali. - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni tributarie impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo. V. S. n. 130/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 812/1981, 106/1982, 1097/1983,502/1984,

dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati) della l. 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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