Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1985
Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1985
- Data di deposito
- 23 aprile 1985
- Data di decisione
- 19 aprile 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge n. 97 del 2 aprile 1979
- art. 15, comma 2, legge n. 97 del 2 aprile 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10841
Allorche' dei magistrati ordinari o amministrativi ovvero della giustizia militare, nonche' avvocati o procuratori dello Stato, svolgono funzioni arbitrali, la naturale identita' dell'opera da essi svolta rispetto a quella esplicata da tutti gli altri, non consente che il compenso dovuto ai primi sia pari ad appena un quinto di quello corrisposto ai secondi, ne' lo status di magistrati e di difensori dello Stato giustifica la falcidia dei compensi a cui non sono per contro soggetti gli esercenti di altre pubbliche funzioni e gli altri dipendenti pubblici. Ne' a conferire una qualche ragionevolezza a tale disparita' di trattamento giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni arbitrali che a magistrati e procuratori dello Stato potrebbe venire dal prelievo pecuniario sia perche' unica "disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare le dette funzioni, sia perche' non puo' senza contraddizioni il potere legislativo per un verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti dall'art. 45 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approv. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Ne', infine, va tralasciata la discrasia tra avvocati e procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali costituiti presso gli enti locali e qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province o dei comuni, che, pur essendo soggetti alla disciplina forense, rivestono qualita' di impiegati e non di professionisti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, che stabilisce a carico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militari, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, il versamento, nella misura dell'ottanta per cento, dei compensi spettanti per svolgimento di funzioni arbitrali. - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni tributarie impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo. V. S. n. 130/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 812/1981, 106/1982, 1097/1983,502/1984,
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati) della l. 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze