Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1985
Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1985
- Data di deposito
- 17 aprile 1985
- Data di decisione
- 16 aprile 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- legge n. 41 del 9 gennaio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 10828
Una volta riconosciuto che, in base al disposto del comma primo dell'art. 36 Cost., e' garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione differita, risulta contrastante con i precetti costituzionali qualsiasi statuizione normativa che sia limitativa degli oneri contributivi o che faccia corrispondere dal prestatore d'opera - sia pure facoltativamente - i contributi che sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato agli istituti di assistenza e di beneficenza, esonerandoli dal pagamento dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in particolari condizioni, non puo' riversare i propri effetti a danno dei dipendenti stessi. Pertanto, come gia' deciso dalla Corte con la sentenza n. 176 del 1975 in relazione a normativa analoga, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con la norma parametro richiamata - l'art. 17, primo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), nella parte in cui esonera le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza non di guerra ne' privilegiato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41) nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni contributo per i personali in servizio che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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