Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1985

Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1985
Data di deposito
17 aprile 1985
Data di decisione
16 aprile 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
  • legge n. 41 del 9 gennaio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 10828

Una volta riconosciuto che, in base al disposto del comma primo dell'art. 36 Cost., e' garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione differita, risulta contrastante con i precetti costituzionali qualsiasi statuizione normativa che sia limitativa degli oneri contributivi o che faccia corrispondere dal prestatore d'opera - sia pure facoltativamente - i contributi che sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato agli istituti di assistenza e di beneficenza, esonerandoli dal pagamento dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in particolari condizioni, non puo' riversare i propri effetti a danno dei dipendenti stessi. Pertanto, come gia' deciso dalla Corte con la sentenza n. 176 del 1975 in relazione a normativa analoga, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con la norma parametro richiamata - l'art. 17, primo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), nella parte in cui esonera le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza non di guerra ne' privilegiato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41) nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni contributo per i personali in servizio che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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