Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1985

Corte cost., sent. 14 gennaio 1985, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1985
Data di deposito
14 gennaio 1985
Data di decisione
10 gennaio 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:1

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 6, legge n. 831 del 20 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10674

Dal momento che per la nomina a magistrato di Cassazione cessa di vigere il sistema degli scrutini e subentra invece un sistema di progressione a ruolo aperto, fondato su differenti criteri valutativi e ordinato secondo la regola che i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, emerge un interesse alla progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi. In tale situazione non trova giustificazione che i magistrati gia' astenutisi dagli scrutini siano equiparati, quanto alla decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, ai magistrati gia' scrutinati con esito sfavorevole, per i quali detta decorrenza coincide con la data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ordinamento, anziche' ai magistrati meno anziani che nel precedente ordinamento non avevano ancora raggiunto l'anzianita' minima per essere scrutinati, per i quali, invece, la decorrenza medesima retroagisce al compimento di sette anni dalla nomina a magistrato di Corte di appello. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente art. 7 - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziche' con l'anteriore decorrenza spettante al piu' anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente articolo (Adde: "7" (v., infra, ord. n. 66/1985) - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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