Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1985
Corte cost., sent. 14 gennaio 1985, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1985
- Data di deposito
- 14 gennaio 1985
- Data di decisione
- 10 gennaio 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 6, legge n. 831 del 20 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10674
Dal momento che per la nomina a magistrato di Cassazione cessa di vigere il sistema degli scrutini e subentra invece un sistema di progressione a ruolo aperto, fondato su differenti criteri valutativi e ordinato secondo la regola che i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni, emerge un interesse alla progressione anche in capo a coloro che precedentemente non avessero ambito a venire promossi. In tale situazione non trova giustificazione che i magistrati gia' astenutisi dagli scrutini siano equiparati, quanto alla decorrenza della nomina a magistrato di Cassazione, ai magistrati gia' scrutinati con esito sfavorevole, per i quali detta decorrenza coincide con la data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo ordinamento, anziche' ai magistrati meno anziani che nel precedente ordinamento non avevano ancora raggiunto l'anzianita' minima per essere scrutinati, per i quali, invece, la decorrenza medesima retroagisce al compimento di sette anni dalla nomina a magistrato di Corte di appello. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973 n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianita' necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente art. 7 - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziche' con l'anteriore decorrenza spettante al piu' anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcun scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria, conseguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente articolo (Adde: "7" (v., infra, ord. n. 66/1985) - in caso di valutazione favorevole - dal momento dell'entrata in vigore della medesima legge, anziché con l'anteriore decorrenza spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispetto ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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