Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1985

Corte cost., ord. 14 gennaio 1985, n. 4

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
4/1985
Data di deposito
14 gennaio 1985
Data di decisione
10 gennaio 1985
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:4

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10677

Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 24 novembre 1981, n. 689, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, secondo comma, cod. pen. - concernente la facolta' del giudice di aumentare la pena dell'ammenda fino al triplo quando essa, anche se applicata nel massimo, possa presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto detta disposizione non prevede l'obbligo della preventiva contestazione delle circostanze che legittimano tale aumento. Nel nuovo testo dell'art. 26, cod. pen., come sostituito con l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la disposizione impugnata e' stata infatti soppressa, mentre l'analoga previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 133 bis, cod. pen., - introdotto con l'art. 100 della medesima legge n. 689 del 1981 - risulta inserita in un diverso contesto normativo, nel quale le condizioni economiche del reo assurgono a criterio generale di determinazione della pena pecuniaria (primo comma) e vengono in considerazione, non solo per consentirne l'aumento fino al triplo quando la misura massima sia ritenuta inefficace, ma anche per legittimare la diminuzione sino ad un terzo della pena minima, quando questa sia ritenuta eccessivamente gravosa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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