Corte costituzionale
Ordinanza n. 340/1985
Corte cost., ord. 13 dicembre 1985, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 340/1985
- Data di deposito
- 13 dicembre 1985
- Data di decisione
- 10 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:340
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, e ss., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 11253
In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il nucleo del primo comma dell'art. 25 Cost. consiste nel principio di precostituzione del giudice, cioe' nell'esigenza che questi venga istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie: il che non consente di desumerne che sia costituzionalmente necessario prevedere od imporre - per effetto di tale principio - l'astensione o la ricusazione di un giudice in quanto direttore amministrativo di una casa mandamentale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., degli artt. 61 e ss. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione, la posizione del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale"). - S. 29/1958.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 61 ss. cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono "tra le cause di ricusazione o astensione la posizione del giudicante che ricopre per legge la veste di direttore amministrativo di una casa mandamentale", sollevata dal Pretore di Susa, in riferimento al primo comma dell'art. 25 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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