Corte costituzionale
Ordinanza n. 339/1985
Corte cost., ord. 13 dicembre 1985, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 339/1985
- Data di deposito
- 13 dicembre 1985
- Data di decisione
- 10 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, penult.co., legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 10, legge n. 765 del 6 agosto 1967
Parametri
Massime
Massima n. 11252
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non puo' dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparita' di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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