Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1985

Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
263/1985
Data di deposito
8 novembre 1985
Data di decisione
5 novembre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
  • art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
  • art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
  • art. 1, comma 1, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
  • art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11138

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in considerazione la realta' economica dell'impresa in relazione ai fattori produttivi, poiche' la richiesta di una pronuncia che, nel caso di specie, dovrebbe sostituire, all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle singole componenti del reddito stesso - al fine dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale. - S. n. 42/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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