Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/1985
Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/1985
- Data di deposito
- 8 novembre 1985
- Data di decisione
- 5 novembre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
- art. 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
- art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
- art. 1, comma 1, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
- art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 gennaio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11138
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in considerazione la realta' economica dell'impresa in relazione ai fattori produttivi, poiche' la richiesta di una pronuncia che, nel caso di specie, dovrebbe sostituire, all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle singole componenti del reddito stesso - al fine dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale. - S. n. 42/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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