Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/1985

Corte cost., ord. 4 novembre 1985, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/1985
Data di deposito
4 novembre 1985
Data di decisione
25 ottobre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, legge n. 159 del 30 aprile 1976
  • art. 3, legge n. 689 del 8 ottobre 1976
  • art. 2, comma 1, lett.d), legge n. 159 del 30 aprile 1976

Parametri

Massime

Massima n. 11133

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159 - nel testo sostituito dall'art. 3 l. 8 ottobre 1976, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che l'impugnata norma imponendo ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti nei pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e ricollegando all'osservanza di tali prescrizioni il solo esonero dalle sanzioni amministrative e non anche da quelle penali, darebbe luogo ad una autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale, in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata inammissibile sul rilievo che non vi e' alcun rapporto di conseguenzialita' necessaria tra il possesso illecito del natante all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale, il quale rappresenta una semplice eventualita' di fatto conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla dichiarazione imposta dalla norma impugnata. - S. n. 236/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e quinto comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dalla Corte di Cassazione con le due ordinanze in data 6 dicembre 1983 indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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