Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1985
Corte cost., ord. 4 novembre 1985, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1985
- Data di deposito
- 4 novembre 1985
- Data di decisione
- 25 ottobre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge n. 159 del 30 aprile 1976
- art. 3, legge n. 689 del 8 ottobre 1976
- art. 2, comma 1, lett.d), legge n. 159 del 30 aprile 1976
Parametri
Massime
Massima n. 11133
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159 - nel testo sostituito dall'art. 3 l. 8 ottobre 1976, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che l'impugnata norma imponendo ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti nei pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e ricollegando all'osservanza di tali prescrizioni il solo esonero dalle sanzioni amministrative e non anche da quelle penali, darebbe luogo ad una autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale, in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata inammissibile sul rilievo che non vi e' alcun rapporto di conseguenzialita' necessaria tra il possesso illecito del natante all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale, il quale rappresenta una semplice eventualita' di fatto conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla dichiarazione imposta dalla norma impugnata. - S. n. 236/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d) e quinto comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dalla Corte di Cassazione con le due ordinanze in data 6 dicembre 1983 indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze