Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/1985
Corte cost., ord. 29 ottobre 1985, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/1985
- Data di deposito
- 29 ottobre 1985
- Data di decisione
- 24 ottobre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:247
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1187 del 19 novembre 1968
- art. 7, n.4, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 7, n.3, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 40, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 7, n.2, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
Parametri
Massime
Massima n. 11119
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942, n. 1150, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, sul presupposto che le impugnate disposizioni consentirebbero di imporre su aree private, mediante strumenti urbanistici, vincoli di natura sostanzialmente espropriativa, senza previsione di indennizzo ne' di termine di durata: e cio' a seguito della mancata proroga, da parte della l. 28 gennaio 1977, n. 10, del termine quinquennale di efficacia di detti vincoli, fissato dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187, e successive proroghe, nonche' della sentenza della Corte n. 5 del 1980, con la quale si e' escluso che la citata legge n. 10/1977, avesse separato la facolta' di edificare dal diritto di proprieta' dei suoli ed avesse cosi' impedito la stessa configurabilita' dei vincoli urbanistici, in quanto la sollevata questione e' stata gia' decisa dalla Corte, nel senso della infondatezza, osservandosi che la legge n. 10 del 1977 non ha regolato la materia dei vincoli urbanistici e che la legge n. 1187 del 1968 (a differenza delle successive norme di proroga, espressamente dotate di efficacia temporanea), ha carattere permanente, con la conseguente perdurante operativita' del termine quinquennale di efficacia dei vincoli, ivi previsto. - S. n. 92/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 nn. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150, sollevata in riferimento all'art. 42 primo cpv. Cost. dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 92 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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