Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/1985
Corte cost., ord. 25 maggio 1985, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/1985
- Data di deposito
- 25 maggio 1985
- Data di decisione
- 8 maggio 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 5, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- legge n. 114 del 6 aprile 1974
- art. 26, comma 3, n.2, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 3, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
Parametri
Massime
Massima n. 10982
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, nella parte in cui esclude il cumulo tra la pensione sociale e le rendite o le prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, nonche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui escludono dal diritto a percepire la pensione sociale coloro che siano titolari di pensione di guerra, stabilendo, qualora questa sia inferiore alla pensione sociale, il diritto a percepire soltanto la differenza tra l'una e l'altra. Infatti, analoga questione, concernente il divieto di cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra, e' stata gia' dichiarata non fondata e la ratio decidendi, imperniata sulla peculiare species della pensione sociale, che ha natura assistenziale ed e' a carico dello Stato, e' estensibile anche all'ipotesi di godimento di rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali. - S. n. 137/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 e dell'art. 26, comma terzo, n. 2 e comma quinto della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo introdotto in forza dell'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge con la legge 6 aprile 1974, n. 114, sollevate, in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, della Costituzione, dai pretori di Locri e di Voghera con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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