Corte costituzionale
Ordinanza n. 130/1985
Corte cost., ord. 2 maggio 1985, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 130/1985
- Data di deposito
- 2 maggio 1985
- Data di decisione
- 29 aprile 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:130
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
Parametri
Massime
Massima n. 10865
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti la rilevanza nel giudizio a quo perche' priva di motivazione l'asserita estensibilita' della norma impugnata al caso di specie. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 - a norma del quale tutte le parti che abbiano definito con transazione un giudizio, sono obbligate in solido al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che abbiano partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - in quanto il giudice rimettente non ha motivato l'asserita estensibilita' della norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore munito di procura per prestazioni stragiudiziali).
Massima n. 10866
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede la solidarieta', in relazione agli onorari e spese per prestazioni giudiziali, tra tutte le parti del giudizio transatto. Infatti, nessuna delle argomentazioni prospettate dal giudice a quo puo' indurre la Corte a deflettere dalla dichiarazione d'infondatezza gia' espressa: non il richiamo dell'art. 93 cod. proc. civ. perche' la distrazione delle spese a favore del difensore munito di procura e' basata sul presupposto della condanna della parte avversaria del cliente del distrattario, che la stipulata transazione preclude; ne' la revoca e la rinuncia al mandato privano il difensore del diritto a compenso per le attivita' gia' spiegate; ne', infine, lo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794, puo' essere esperito per la sola tutela della pretesa diretta all'applicazione dell'art. 68. - S. n. 132/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la manifesta inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) - conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 - nella parte in cui il Tribunale di Vicenza, con la ordinanza 2 dicembre 1977 (n. 118 R.O. 1978), ha esteso, senza motivazione, la norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore munito di procura per prestazioni stragiudiziali;
- dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 68 ("Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36) già dichiarata non fondata con sent. 3 maggio 1974, n. 132.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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