Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1985

Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1985
Data di deposito
23 gennaio 1985
Data di decisione
18 gennaio 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 863 del 23 dicembre 1976
  • art. 1, comma 3, decreto-legge n. 31 del 4 marzo 1976
  • art. 1, legge n. 159 del 30 aprile 1976
  • art. 2, legge n. 689 del 8 ottobre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10686

Lo stabilire la qualita' e la misura della pena rientra nella discrezionalita' legislativa, il cui esercizio puo' essere censurato solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria. Non e' censurabile, sotto tale profilo, la norma che commina la medesima pena per chi acquista e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero disponibilita' valutarie, essendo le due ipotesi delittuose sostanzialmente identiche, sotto il profilo del danno sociale, perche' in entrambe viene in rilievo il possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano Cambi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, D.L. 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 legge 8 ottobre 1976, n. 689 e, infine, sostituito dall'art. 2 legge 23 dicembre 1976, n. 863). - S. nn. 72/1980 e 103/1982; O. n. 270/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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