Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1984
Corte cost., sent. 29 marzo 1984, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1984
- Data di deposito
- 29 marzo 1984
- Data di decisione
- 26 marzo 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
- art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
- art. 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 14364
Come la Corte ha gia' rilevato, controlli, limiti e garanzie (accertamento del costo delle merci compiuto da commissioni di cui fanno parte, con poteri consultivi e deliberanti, le categorie interessate, ancoraggio a precisi elementi tecnici, possibilita' di ricorso al giudice amministrativo e di disapplicazione da parte del giudice penale) operanti in ordine alle deliberazioni del C.I.P. e dei comitati provinciali dei prezzi, non consentono di affermare che ai comitati suddetti risultino, in materia, attribuiti poteri discrezionali di ampiezza tale da dar luogo ad arbitri. E' percio' da escludere che le norme che sanzionano penalmente la violazione degli indicati provvedimenti si pongano in contrasto con i principi di eguaglianza e di imparzialita' della pubblica amministrazione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - nel richiamo al quale e' stato ritenuto implicito, oltre che all'eguaglianza in senso stretto, il riferimento all'imparzialita' della P.A. - degli artt, 7, 8 e 14 del dlgcps 15 settembre 1947, n. 896, in parte qua). - S. n. 103/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte in cui sanzionano penalmente la violazione dei provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi, sollevata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, dalla sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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