Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1984

Corte cost., sent. 29 marzo 1984, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1984
Data di deposito
29 marzo 1984
Data di decisione
26 marzo 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
  • art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947
  • art. 7, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 14364

Come la Corte ha gia' rilevato, controlli, limiti e garanzie (accertamento del costo delle merci compiuto da commissioni di cui fanno parte, con poteri consultivi e deliberanti, le categorie interessate, ancoraggio a precisi elementi tecnici, possibilita' di ricorso al giudice amministrativo e di disapplicazione da parte del giudice penale) operanti in ordine alle deliberazioni del C.I.P. e dei comitati provinciali dei prezzi, non consentono di affermare che ai comitati suddetti risultino, in materia, attribuiti poteri discrezionali di ampiezza tale da dar luogo ad arbitri. E' percio' da escludere che le norme che sanzionano penalmente la violazione degli indicati provvedimenti si pongano in contrasto con i principi di eguaglianza e di imparzialita' della pubblica amministrazione (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., - nel richiamo al quale e' stato ritenuto implicito, oltre che all'eguaglianza in senso stretto, il riferimento all'imparzialita' della P.A. - degli artt, 7, 8 e 14 del dlgcps 15 settembre 1947, n. 896, in parte qua). - S. n. 103/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte in cui sanzionano penalmente la violazione dei provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi, sollevata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, dalla sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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