Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1984
Corte cost., sent. 14 marzo 1984, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1984
- Data di deposito
- 14 marzo 1984
- Data di decisione
- 8 marzo 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, legge n. 152 del 22 maggio 1975
- art. 6, legge n. 575 del 31 maggio 1965
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 13325
Nel caso di guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata), le persone sottoposte con provvedimento definitivo a misura di prevenzione sono punite con pena piu' severa di quella prevista dall'art. 80 cod. strada in via generale (e quindi anche a carico di soggetti sottoposti a misura di sicurezza personale non detentiva); ne risulterebbe, rispetto a soggetti tutti considerati ugualmente pericolosi socialmente, una diversita' di trattamento priva di razionale giustificazione. Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma primo, l. 22 maggio 1975, n. 152, in combinato disposto con l'art. 6, l. 31 maggio 1965, n. 575 (figurando l'art. 80 cod. strada, pure denunciato, esclusivamente come tertium comparationis), in quanto il legislatore ha ritenuto di dare specifico rilievo alla persona del colpevole, quale soggetto sottoposto definitivamente a misura di prevenzione e di determinare autonomamente la misura della pena rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 80 d.P.R. n. 393 del 1959, senza con cio' incorrere in vizio di irragionevolezza in considerazione della disomogeneita' delle situazioni, differenziate dalla qualita' della persona del colpevole.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 codice della strada, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Trapani e dal Tribunale di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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