Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1984
Corte cost., sent. 22 febbraio 1984, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1984
- Data di deposito
- 22 febbraio 1984
- Data di decisione
- 16 febbraio 1984
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:39
Norme oggetto del giudizio
- lettera del ministero delle finanze n. 2159 del 26 novembre 1982
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 29, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 11460
Le questioni afferenti alle fonti delle entrate regionali non possono ridursi a mere questioni di calcolo, in quanto incidono sull'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione: e per cio' si giustifica la necessita', in materia, dell'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Non spetta pertanto allo Stato di escludere unilateralmente, in via amministrativa, l'I.G.E. all'importazione dal calcolo delle somme da corrispondersi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.638, e successive modificazioni (Annullamento del provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159 del Ministero delle finanze- Direzione generale per la finanza locale). - cfr. Sent. 31/1959; 97/1970; 111/1976; 61/1979 - cfr. Sent. 153/1967; 69/1968; 211/1972; 120/1979 - cfr. sent. 80/1963; 180/1976; 123/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato di escludere unilateralmente, in via amministrativa, l'IGE all'importazione dal calcolo delle somme da corrispondersi alla Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, e successive modificazioni.
Di conseguenza
ANNULLA
il provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159 del Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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