Corte costituzionale
Sentenza n. 255/1984
Corte cost., sent. 3 dicembre 1984, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 255/1984
- Data di deposito
- 3 dicembre 1984
- Data di decisione
- 27 novembre 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
- art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10155
L'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, avendo, in combinato disposto con l'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 dello stesso anno, determinato l'abrogazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 1407 del 1956 (che attribuiva il diritto all'indennita' di buonuscita alle orfane maggiorenni di dipendenti statali sotto la sola condizione di nubilato), sia pure nell'ottica di una parificazione del trattamento riservato, in parte qua, ai figli superstiti, senza distinzione di sesso (potendo, alla stregua del detto combinato disposto, sia gli orfani che le orfane maggiorenni divenire titolari del menzionato diritto in presenza dell'identica condizione consistente nella titolarita' del diritto a pensione di riversibilita') eccede dai limiti della delega di cui all'art. 6 della legge n. 775 del 1970 (che avrebbe consentito soltanto rimaneggiamenti della previgente normativa intesi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo, con la conseguenza che, non potendo la relativa declaratoria avvenire in senso ripristinatorio dell'abrogata normativa (poiche' si rinnoverebbe in tal guisa l'anteriore disparita' di trattamento tra le figlie e i figli maggiorenni), ne' in quello radicale, idoneo a travolgere l'intero riferimento - contenuto nella norma impugnata - agli "orfani... che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'" (poiche' ne risulterebbe, per altro verso, altresi' violato lo stesso principio di eguaglianza, negandosi agli orfani in genere il diritto all'indennita' di buonuscita, a beneficio di altre categorie di superstiti, non considerate dalla legge n. 1407 del 1956 e quindi posposti agli orfani stessi), la soluzione costituzionalmente obbligata va ravvisata in quella idonea a caducare la parte della norma impugnata che ricollega il diritto degli orfani maggiorenni all'indennita' di buonuscita alla circostanza che i medesimi conseguano il diritto alla pensione di riversibilita', anticipando, in tal modo il piu' favorevole regime introdotto con la successiva legge n. 177 del 1976 (art. 7, secondo comma).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di riversibilità.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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