Corte costituzionale

Sentenza n. 255/1984

Corte cost., sent. 3 dicembre 1984, n. 255

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
255/1984
Data di deposito
3 dicembre 1984
Data di decisione
27 novembre 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:255

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
  • art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10155

L'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, avendo, in combinato disposto con l'art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 dello stesso anno, determinato l'abrogazione dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 1407 del 1956 (che attribuiva il diritto all'indennita' di buonuscita alle orfane maggiorenni di dipendenti statali sotto la sola condizione di nubilato), sia pure nell'ottica di una parificazione del trattamento riservato, in parte qua, ai figli superstiti, senza distinzione di sesso (potendo, alla stregua del detto combinato disposto, sia gli orfani che le orfane maggiorenni divenire titolari del menzionato diritto in presenza dell'identica condizione consistente nella titolarita' del diritto a pensione di riversibilita') eccede dai limiti della delega di cui all'art. 6 della legge n. 775 del 1970 (che avrebbe consentito soltanto rimaneggiamenti della previgente normativa intesi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo, con la conseguenza che, non potendo la relativa declaratoria avvenire in senso ripristinatorio dell'abrogata normativa (poiche' si rinnoverebbe in tal guisa l'anteriore disparita' di trattamento tra le figlie e i figli maggiorenni), ne' in quello radicale, idoneo a travolgere l'intero riferimento - contenuto nella norma impugnata - agli "orfani... che conseguano il diritto alla pensione di riversibilita'" (poiche' ne risulterebbe, per altro verso, altresi' violato lo stesso principio di eguaglianza, negandosi agli orfani in genere il diritto all'indennita' di buonuscita, a beneficio di altre categorie di superstiti, non considerate dalla legge n. 1407 del 1956 e quindi posposti agli orfani stessi), la soluzione costituzionalmente obbligata va ravvisata in quella idonea a caducare la parte della norma impugnata che ricollega il diritto degli orfani maggiorenni all'indennita' di buonuscita alla circostanza che i medesimi conseguano il diritto alla pensione di riversibilita', anticipando, in tal modo il piu' favorevole regime introdotto con la successiva legge n. 177 del 1976 (art. 7, secondo comma).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui prevede che gli orfani maggiorenni abbiano diritto all'indennità di buonuscita solo quando conseguano il diritto alla pensione di riversibilità.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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