Corte costituzionale
Sentenza n. 247/1984
Corte cost., sent. 5 novembre 1984, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/1984
- Data di deposito
- 5 novembre 1984
- Data di decisione
- 30 ottobre 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:247
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 90 del 5 marzo 1961
- art. 23, legge n. 249 del 18 marzo 1968
- art. 29, legge n. 90 del 5 marzo 1961
- art. 34, legge n. 90 del 5 marzo 1961
Parametri
Massime
Massima n. 10154
Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non e' idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacita' di guadagno in ordine al regime previdenziale (come gia' riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identita' di ratio, riconoscersi l'illegittimita' costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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