Corte costituzionale
Sentenza n. 225/1984
Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/1984
- Data di deposito
- 25 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 932 del 25 ottobre 1955
- art. 7, legge n. 532 del 12 agosto 1982
- art. 151, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 263-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12113
Poiche' la giurisprudenza ordinaria e' ormai costantemente orientata nel senso che il termine per impugnare il mandato di cattura decorre non dal verbale di vane ricerche, ma dalla consegna o dalla notificazione del mandato di cattura o comunque dal momento in cui l'imputato latitante ne abbia avuto piena conoscenza, deve ritenersi assicurata sia all'imputato latitante sia al suo difensore la conoscenza del momento iniziale della decorrenza del termine per impugnare il mandato di cattura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt 151, commi 2 e 3, 263-bis c.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932)
Massima n. 12114
Nell'ipotesi di latitanza dell'imputato la tutela del diritto di difesa deve essere contemperata dall'esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di assicurare la segretezza delle ricerche dell'imputato stesso. - Cfr. S. n. 159/1972, 80/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal giudice istruttore del Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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