Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1984
Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1984
- Data di deposito
- 25 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10151
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per la parte escludente dal diritto alla pensione normale i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri cessati dal servizio per invalidita' contratta a causa di guerra o per avere conseguito trattamento pensionistico dopo ultimata la prima rafferma, per ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai vicebrigadieri della stessa arma, cui compete il diritto alla pensione anzidetta nella sopra accennata situazione, posto che tale sperequazione viene denunciata non come regola sullo status e sulla carriera, ma perche' divenuta, attraverso il recepimento nella disposizione impugnata, regola sulla pensione, proponendosene l'eliminazione esclusivamente col limitare la portata del recepimento stesso alla parte riguardante il trattamento del vicebrigadiere, da estendere, in quanto meno limitativo, ai militari di truppa e cosi' richiedendosi alla Corte una sentenza additiva ad alto tasso di manipolazione, sebbene non sia nella specie riscontrabile un modello di soluzione obbligata al quale ogni intervento perequativo deve adeguarsi per non invadere ne' comprimere la discrezionalita' legislativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - "per la parte escludente dal diritto alla pensione normale i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio per invalidità contratta a causa di guerra o per avere conseguito trattamento pensionistico dopo ultimata la prima rafferma, per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai vicebrigadieri della stessa Arma, cui compete il diritto alla pensione anzidetta nella sopra accennata situazione" - sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza del 22 settembre 1980, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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