Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1984

Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/1984
Data di deposito
25 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett. B, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 10150

Posto il principio per cui l'indennita' di fine servizio dei dipendenti da enti pubblici e l'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, pur essendo preordinate alle medesime finalita', non sono suscettibili di raffronto, ai fini della verifica dell'osservanza del precetto di cui all'art. 3 Cost. (in quanto non sussiste fra le categorie considerate, sia riguardo al trattamento economico in attivita' di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, parita' di situazioni), deve escludersi che si ponga in contrasto con tale precetto l'art. 3, secondo comma, lettera b), della legge n. 152 del 1968, il quale subordina, per la prole maggiorenne del dipendente di ente locale deceduto in attivita' di servizio, il diritto all'erogazione in forma indiretta dell'indennita' premio di servizio alle condizioni (non previste per gli orfani maggiorenni di dipendente statale, ai fini del diritto all'indennita' di buonuscita) dell'inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico, al momento del decesso del dante causa. Neppure da' luogo a discriminazione ingiustificata la diversita' di trattamento tra figli di dipendenti di enti locali a seconda che il loro genitore sia deceduto o meno in attivita' di servizio, essendo evidentemente diversa la situazione dei figli dei dipendenti deceduti in servizio, per i quali sorge ex novo un autonomo diritto alla indennita' in questione, rispetto a quella dei figli del dipendente deceduto dopo avere maturato il diritto all'indennita' stessa, entrata cosi' a far parte del suo patrimonio e conseguita eventualmente dalla prole in base alle norme del diritto successorio. - V. S. nn. 46/1983, 82/1973; O. n. 294/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b, della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze n. 372/80 del 16 aprile 1980 del Pretore di Roma e n. 546/80 del 6 maggio 1980 del Pretore di S. Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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