Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1984

Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/1984
Data di deposito
25 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 153, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 111, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972
  • art. 149, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970
  • art. 149, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • art. 9, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
  • art. 11, comma 6, legge n. 269 del 18 marzo 1968
  • art. 12, legge n. 775 del 28 ottobre 1970
  • art. 16, comma 2, lett. I, legge n. 269 del 18 marzo 1968

Massime

Massima n. 9582

La maturazione dell'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione del pubblico dipendente alla qualifica superiore non costituisce posizione giuridica acquisita, ma mera aspettativa subordinata all'esito favorevole dello scrutinio. Pertanto, poiche' l'ordinamento del personale dipendente da enti pubblici in linea di principio e' suscettibile di essere disciplinato diversamente nel corso del tempo senza che resti cristallizzata la posizione di carriera alla quale siano gia' pervenuti i singoli impiegati, gli articoli 111, primo comma, 149, primo e secondo comma, e 153, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e l'art. 65 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nelle parti in cui, col retrodatare le promozioni all'1 luglio 1970, hanno impedito agli impiegati di conseguire la promozione in base alle norme previgenti e quindi di beneficiare della riduzione della anzianita' prevista per la promozione alla qualifica superiore, non eccedono i limiti della delega (artt. 11, comma sesto, e 12, comma secondo, lett. i, della legge 18 marzo 1968, n. 249 modificata dagli artt. 9 e 12 della legge 28 ottobre 1970 n. 775) che ha fatto salve le posizioni giuridiche acquisite e non le mere aspettative di carriera (Non fondatezza della questione di legittimtia' costituzionale degli artt. 111, comma primo, 149, commi primo e secondo, 153, comma secondo, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e dell'art. 65 d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, in riferimento all'art. 76 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 111, primo comma; 149, primo e secondo comma; 153, secondo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; 65, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 748, in relazione agli artt. 11, sesto comma, e 16, secondo comma, lettera i, della legge 18 marzo 1968, n. 269, come modificati rispettivamente dagli artt. 9 e 12 legge 28 ottobre 1970 n. 775 sollevata con l'ordinanza del Consiglio di Stato 4 marzo 1977, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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