Corte costituzionale

Sentenza n. 218/1984

Corte cost., sent. 25 luglio 1984, n. 218

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
218/1984
Data di deposito
25 luglio 1984
Data di decisione
13 luglio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:218

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10149

L'equiparazione della misura del contributo di riscatto a quella della ritenuta in conto entrate Tesoro applicata ai fini del trattamento di quiescenza del personale statale, sebbene ricorrente in numerosi casi, non costituisce una regola costante ed inderogabile, la difformita' dalla quale concreti di per se' un'ingiustificata disparita' di trattamento, dovendosi riconoscere al legislatore, negli ovvi limiti della razionalita', un ambito di discrezionalita' non solo nello scegliere i periodi o servizi da ammetterre a riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte. (Nella specie, alla stregua di tale principio, e' stata riconosciuta la legittimita' della mancata equiparazione suddetta, ai fini del riscatto di periodi di iscrizione ad albo professionale e di pratica per in conseguimento dell'abilitazione professionale, rilevandosi la razionalita' di tale scelta del legislatore anche alla stregua della circostanza che la piu' alta misura del contributo dovuto per tale riscatto, rispetto a quella fissata con riferimento al periodo di studi universitari ed affini, si giustifica con la considerazione che l'attivita' di studio ammessa a riscatto comporta un ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa, mentre quella professionale si concreta nello svolgimento di un lavoro, come tale suscettibile di rimunerazione e di autonoma tutela assicurativa).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 196 R.O. 1978, 184 e 709 R.O. 1982;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui determina il contributo di riscatto nella misura del 18 per cento dell'intero stipendio, anziché nella misura del 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio medesimo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 31 marzo 1976 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili (R.O. n. 196 del 1978), e in data 19 gennaio e 18 giugno 1982 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (R.O. nn. 184 e 709 del 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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