Corte costituzionale

Sentenza n. 212/1984

Corte cost., sent. 18 luglio 1984, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/1984
Data di deposito
18 luglio 1984
Data di decisione
12 luglio 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:212

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 29 aprile 1982
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 29 aprile 1982
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 29 aprile 1982
  • art. 2, comma 1, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 29 aprile 1982
  • art. 2, comma 1, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 29 aprile 1982
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

  • legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
  • art. 125, Costituzione
  • art. 56, legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 9644

Le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata non hanno contenuto di disposizioni di natura esecutivo-regolamentare, ne' hanno una funzione esclusivamente integrativa secundum legem dello statuto in quanto possono anche operare praeter legem per assicurare l'armonizzazione delle autonomie regionali con l'organizzazione dello Stato, e poiche' costituiscono espressione di una competenza attribuita in via permanente, riservata e separata rispetto a quella esercitabile con leggi ordinarie, ben possono, nell'ambito della loro specifica competenza, derogare a queste ultime.

Massima n. 9645

Poiche' l'art. 125 della Costituzione non riguarda il decentramento del controllo giurisdizionale sugli atti delle regioni e poiche' l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna) attiene esclusivamente al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione nelle materie risultanti dagli artt. 117 e 120 della Costituzione, che non comprendono la giurisdizione, deve escludersi che la Costituzione o lo statuto abbiano inteso prevedere sezioni regionali di organi giurisdizionali centrali, neanche nei limiti degli affari concernenti la Regione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 56 dello Statuto della Regione Sardegna, gli artt. 1 del d.P.R. 29 aprile 1982 n. 240, che istituisce per la Regione Sardegna una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con sede in Cagliari, 2, comma 1, lett. c e d, ed 11 del medesimo decreto che rispettivamente determinano la competenza della suddetta sezione in materia di pensioni e prescrivono l'obbligo di devoluzione alla stessa delle controversie in corso presso la Corte dei Conti centrale, se di competenza della sezione sarda.

Massima n. 9646

Riconosciuta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 aprile 1982 n. 240, che prevede l'istituzione di una sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna con sede in Cagliari, va conseguenzialmente dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'intera normativa dettata dal citato d.P.R. n. 240 del 1982 per l'individuazione delle competenze e per il funzionamento della suddetta sezione, ivi compreso, in particolare, l'art. 5 (impugnato specificamente dall'ordinanza di rimessione ma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione) che ha ridotto da 5 a 3 il numero dei votanti della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 240

Visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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