Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1984
Corte cost., sent. 18 luglio 1984, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1984
- Data di deposito
- 18 luglio 1984
- Data di decisione
- 12 luglio 1984
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:210
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 603 del 25 luglio 1966
- legge n. 468 del 2 aprile 1968
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 9421
Quando una controversia sia stata gia' definitivamente decisa, le questioni di legittimita' costituzionale attinenti alle norme applicabili per deciderla non possono piu' formare oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, essendo ormai irrilevanti rispetto al giudizio a quo. (In base a tale principio e' stata dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della L. 25 luglio 1966, n. 603 riguardante "l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 9422
Normative differenziate quanto ai termini di decorrenza dell'inquadramento in ruolo nella scuola media e nelle scuole secondarie superiori sono giustificate dalla non omogeneita' tra i due tipi di scuole. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non fondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della L. 2 aprile 1968, n. 468 riguardante l'"immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 25 luglio 1966, n. 603 ("Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media") sollevata dal TAR per il Piemonte con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado") sollevata con le stesse ordinanze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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