Corte costituzionale

Sentenza n. 209/1984

Corte cost., sent. 18 luglio 1984, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
209/1984
Data di deposito
18 luglio 1984
Data di decisione
12 luglio 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:209

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1122 del 9 novembre 1955
  • art. 2, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 14329

Il diritto agli alimenti trova indubbiamente riconoscimento costituzionale nell'art. 29 Cost. ed e' una delle espressioni piu' significative derivanti dal vincolo del matrimonio: tale diritto incide sulle retribuzioni nonche' sugli assegni, pensioni ed indennita' spettanti al lavoratore - cioe' su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione - nella determinazione dei quali, infatti, l'art. 36 Cost. impone di tenere conto delle esigenze familiari. Sul "quantum" da accordare all'avente diritto, deve peraltro operare (art. 438 cod. civ.) l'entita' dell'assegno o della pensione goduta dall'obbligato, mentre, per quanto concerne il limite entro il quale poter effettuare il pignoramento o il sequestro, puo' considerarsi norma di carattere generale (v. massima seguente) l'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, applicabile quindi, nel caso di specie, al pari degli altri principi suenunciati, alle provvidenze erogate dalla Cassa di previdenza dei giornalisti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, primo comma, Cost., l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. - S. n. 105/1977.

Massima n. 14332

In tema di limite entro il quale assegni ed indennita' possono essere assoggettati a pignoramento, il disposto dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, puo' essere considerata norma di carattere generale, non solo perche' l'art. 1 di detto decreto la rende applicabile ad una vasta serie di lavoratori dipendenti, ma anche perche' e' stata estesa a numerose altre categorie di soggetti per effetto dei richiami ad essa operati dal legislatore in piu' occasioni (legge n. 16 e n. 100 del 1963, legge n. 6 del 1952).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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