Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1984
Corte cost., sent. 18 luglio 1984, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1984
- Data di deposito
- 18 luglio 1984
- Data di decisione
- 12 luglio 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1122 del 9 novembre 1955
- art. 2, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 14329
Il diritto agli alimenti trova indubbiamente riconoscimento costituzionale nell'art. 29 Cost. ed e' una delle espressioni piu' significative derivanti dal vincolo del matrimonio: tale diritto incide sulle retribuzioni nonche' sugli assegni, pensioni ed indennita' spettanti al lavoratore - cioe' su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione - nella determinazione dei quali, infatti, l'art. 36 Cost. impone di tenere conto delle esigenze familiari. Sul "quantum" da accordare all'avente diritto, deve peraltro operare (art. 438 cod. civ.) l'entita' dell'assegno o della pensione goduta dall'obbligato, mentre, per quanto concerne il limite entro il quale poter effettuare il pignoramento o il sequestro, puo' considerarsi norma di carattere generale (v. massima seguente) l'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, applicabile quindi, nel caso di specie, al pari degli altri principi suenunciati, alle provvidenze erogate dalla Cassa di previdenza dei giornalisti. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 29, primo comma, Cost., l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, nella parte in cui non prevede la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennita' dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. - S. n. 105/1977.
Massima n. 14332
In tema di limite entro il quale assegni ed indennita' possono essere assoggettati a pignoramento, il disposto dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, puo' essere considerata norma di carattere generale, non solo perche' l'art. 1 di detto decreto la rende applicabile ad una vasta serie di lavoratori dipendenti, ma anche perche' e' stata estesa a numerose altre categorie di soggetti per effetto dei richiami ad essa operati dal legislatore in piu' occasioni (legge n. 16 e n. 100 del 1963, legge n. 6 del 1952).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " G. Amendola "), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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