Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1984

Corte cost., sent. 11 luglio 1984, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/1984
Data di deposito
11 luglio 1984
Data di decisione
9 luglio 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 65, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 65, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 10145

Non si ha violazione del principio di eguaglianza quando il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentano elementi di differeziazione tali da giustificare una diversita' di disciplina pensionistica e sono, pertanto da ritenere legittime le diversita' di trattamento previste, entro il limite della ragionevolezza, nel trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, attese le reciproche peculiarita' del servizio rispettivamente prestato dalle due categorie e tenuto conto, in particolare, della maggiore onerosita' e dei superiori rischi (fra cui assume specifica importanza quello concernente la salute) che il servizio militare comporta rispetto a quello civile. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la Corte ha escluso che violino il principio di eguaglianza l'art. 65, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - nella parte in cui prevede, per il dipendente civile collocato a riposo con pensione privilegiata di prima categoria, la commisurazione di tale trattamento agli otto decimi della base pensionabile, anziche' ai dieci decimi stabiliti per i militari affetti da infermita' di identico grado - e l'art. 65, secondo comma, dello stesso d.P.R. - nella parte in cui non prevede, per i dipendenti civili, gia' in possesso del trattamento privilegiato per le infermita' inferiori alla prima categoria la possibilita' di fruire dell'aumento del decimo della pensione liquidata, secondo quanto stabilito per i militari in identica condizione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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