Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1984
Corte cost., sent. 11 luglio 1984, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1984
- Data di deposito
- 11 luglio 1984
- Data di decisione
- 9 luglio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 65, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 65, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10145
Non si ha violazione del principio di eguaglianza quando il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentano elementi di differeziazione tali da giustificare una diversita' di disciplina pensionistica e sono, pertanto da ritenere legittime le diversita' di trattamento previste, entro il limite della ragionevolezza, nel trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, attese le reciproche peculiarita' del servizio rispettivamente prestato dalle due categorie e tenuto conto, in particolare, della maggiore onerosita' e dei superiori rischi (fra cui assume specifica importanza quello concernente la salute) che il servizio militare comporta rispetto a quello civile. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la Corte ha escluso che violino il principio di eguaglianza l'art. 65, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - nella parte in cui prevede, per il dipendente civile collocato a riposo con pensione privilegiata di prima categoria, la commisurazione di tale trattamento agli otto decimi della base pensionabile, anziche' ai dieci decimi stabiliti per i militari affetti da infermita' di identico grado - e l'art. 65, secondo comma, dello stesso d.P.R. - nella parte in cui non prevede, per i dipendenti civili, gia' in possesso del trattamento privilegiato per le infermita' inferiori alla prima categoria la possibilita' di fruire dell'aumento del decimo della pensione liquidata, secondo quanto stabilito per i militari in identica condizione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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