Corte costituzionale
Sentenza n. 192/1984
Corte cost., sent. 11 luglio 1984, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/1984
- Data di deposito
- 11 luglio 1984
- Data di decisione
- 9 luglio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 143 del 2 marzo 1949
Parametri
Massime
Massima n. 10144
L'art. 18 della legge n. 143 del 1949, nel prevedere che, quando le prestazioni dell'ingegnere o dell'architetto non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma riguardano alcune funzioni parziali, la valutazione dei compensi a percentuale e' fatta sulla base dell'aliquota specificata nell'apposita tabella B allegata alla legge medesima, aumentata del 25%, oltre a non porsi in contrasto con i principi posti dall'art. 2237 cod. civ. (che, in caso di recesso ante tempus o di limitazione sopravvenuta dell'incarico da parte del cliente, prevede che il compenso per l'opera svolta va determinato, in difetto di pattuizione fra le parti, secondo la tariffa professionale, che viene pertanto richiamata dalla norma codificata, cosi' da integrarne il disposto), risponde a criteri razionali, correlandosi la maggiorazione del compenso alla mancata soddisfazione dell'interesse professionale a curare l'intera esecuzione del progetto, e non e' suscettibile di utile raffronto con diverse previsioni normative concernenti altri professionisti (ivi compreso il caso piu' affine dei geometri), poiche' le prestazioni di questi ultimi non giungono mai a rivestire le peculiari caratteristiche dell'attivita' degli ingegneri e degli architetti. Di qui l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma predetta, proposta in riferimento all'art. 3 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe, dalla Corte di Cassazione, dalla Corte di Appello di Potenza e dal Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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