Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1984

Corte cost., sent. 11 luglio 1984, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/1984
Data di deposito
11 luglio 1984
Data di decisione
9 luglio 1984
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 265, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 253, delibera legislativa Regione Siciliana n. 6 del 29 ottobre 1955

Parametri

Massime

Massima n. 9417

L'art. 103, secondo comma, Cost., nel riservare alla Corte dei conti "le materie di contabilita' pubblica" ha assunto di queste, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione e nella giurisprudenza, per cui detta materia risulta comprensiva sia dei giudizi di conto sia di quelli di responsabilita' a carico degli impiegati ed agenti dello Stato e degli enti pubblici in genere i quali cagionino danni allo Stato o ad altra amministrazione. - cfr. S.n. 185/1982.

Massima n. 9418

Stabilire se i giudizi sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali debbano essere di competenza dei giudici ordinari o della Corte dei conti implica una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa. (In base a tale principio e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 "Testo unico della legge comunale e provinciale", sollevata in riferimento all'art. 103, in quanto attribuisce al giudice ordinario invece che alla Corte dei conti i giudizi di responsabilita' amministrativa per i fatti preveduti dagli artt. 261, 263 e 264 compiuti dai dipendenti e dagli amministratori degli enti territoriali).

Massima n. 9419

Dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una norma statale, diventa inammissibile anche la questione di legittimita' costituzionale della norma regionale riproduttiva di quella statale. (In applicazione di tale principio e' stata ritenuta inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 253 del d.l.P.Reg.sic. 29 ottobre 1955, n. 6, "Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana", riproduttiva dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383). - cfr. la massima sub. 189/1984 b.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo unico della legge comunale e provinciale"), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 103, secondo comma, della Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana"), sollevata con la ordinanza 18 ottobre 1978 della Corte dei conti, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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