Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1984
Corte cost., sent. 20 giugno 1984, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1984
- Data di deposito
- 20 giugno 1984
- Data di decisione
- 14 giugno 1984
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, n. 4, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
- art. 10, comma 1, n. 8, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
Parametri
Massime
Massima n. 11461
La piena attuazione dell'art. 51, comma 1 Cost. richiede, che le situazioni di ineleggibilita', siano ridotte a situazioni di incompatibilita' secondo la giurisprudenza di questa Corte e secondo i principi della legislazione statale, al cui rispetto e' astretta anche la potesta' legislativa della Regione siciliana. E' pertanto illegittimo il combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art.10 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29 - come modificato dall'art. 1 della l.r. 13 luglio 1972 n.33 e dall'art. 33 l.r. 6 gennaio 1981 n. 6 - nella parte in cui e' prevista la ineleggibilita' dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dall'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi. - cfr. Sent. n. 129/1975; 45/1977; 129/1977 - cfr. Sent. n. 105/1957; 26/1965 - cfr. Sent. n. 108/1969; 189/1971
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 delle Legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 - come modificato dall'art. 1 della Legge regionale 13 luglio 1972, n. 33 e dall'art. 33 della Legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui è prevista la ineleggibilità dei componenti del consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra Causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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