Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1984

Corte cost., sent. 20 giugno 1984, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
171/1984
Data di deposito
20 giugno 1984
Data di decisione
14 giugno 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:171

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, n. 4, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951
  • art. 10, comma 1, n. 8, legge della Regione siciliana n. 29 del 20 marzo 1951

Parametri

Massime

Massima n. 11461

La piena attuazione dell'art. 51, comma 1 Cost. richiede, che le situazioni di ineleggibilita', siano ridotte a situazioni di incompatibilita' secondo la giurisprudenza di questa Corte e secondo i principi della legislazione statale, al cui rispetto e' astretta anche la potesta' legislativa della Regione siciliana. E' pertanto illegittimo il combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art.10 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29 - come modificato dall'art. 1 della l.r. 13 luglio 1972 n.33 e dall'art. 33 l.r. 6 gennaio 1981 n. 6 - nella parte in cui e' prevista la ineleggibilita' dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dall'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi. - cfr. Sent. n. 129/1975; 45/1977; 129/1977 - cfr. Sent. n. 105/1957; 26/1965 - cfr. Sent. n. 108/1969; 189/1971

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art. 10 delle Legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29 - come modificato dall'art. 1 della Legge regionale 13 luglio 1972, n. 33 e dall'art. 33 della Legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 - nella parte in cui è prevista la ineleggibilità dei componenti del consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra Causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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