Corte costituzionale

Sentenza n. 168/1984

Corte cost., sent. 8 giugno 1984, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/1984
Data di deposito
8 giugno 1984
Data di decisione
5 giugno 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
DE STEFANO
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:168

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10056

Spetta al legislatore ordinario di rendersi attento interprete della evoluzione del costume e della coscienza sociale e, in conseguenza, di apprestare, in ordine all'esigenza (espressamente posta dal precetto costituzionale) della "compatibilita`" della tutela dei figli nati fuori dal matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, soluzioni anche diverse nel tempo, in armonia appunto con la cennata evoluzione: sempre che le relative scelte non si rivelino palesemente irrazionali o vulnerino interessi costituzionalmente garantiti.

Massima n. 10057

La diversita' di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla meta' di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realta' sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalita', la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 del codice civile (abrogato dall'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui determina la quota ereditaria riservata ai figli naturali in misura pari alla metà della quota riservata ai figli legittimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dalla Corte di appello di Lecce (R.O. n. 51 del 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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