Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1984
Corte cost., sent. 16 maggio 1984, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1984
- Data di deposito
- 16 maggio 1984
- Data di decisione
- 10 maggio 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- DE STEFANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 86, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 10138
L'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel prescrivere che le condizioni necessarie ai fini della erogazione della pensione di riversibilita' agli orfani maggiorenni (convivenza a carico, nullatenenza, inabilita' a lavoro proficuo o eta' superiore ai sessant'anni) debbano sussistere al momento della morte del dante causa (dipendente o pensionato statale), e' intrisecamente razionale e non viola il principio di eguaglianza in riferimento alla diversa previsione valida per l'analoga ipotesi ove si tratti di pensione di guerra. Invero il trattamento di riversibilita' presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile (e non abbiente) e l'evento morte del genitore ed alla base della citata disposizione sta l'evidente esigenza di provvedere immediatamente alle necessita' di chi, pur maggiorenne, gravava sul genitore defunto per effetto della suddetta condizione, talche' il momento in cui devono sussistere gli estremi del beneficio pensionistico e' necessariamente quello stesso in cui il figlio perde il sostegno paterno, restando escluso che tale criterio di ordine temporale abbia introdotto irrazionali discriminazioni nella cerchia degli orfani maggiorenni; e, per altro verso, il regime delle pensioni di guerra e quello delle pensioni ordinarie sono reciprocamente eterogenei ed autonomi cosi' da non poter costituire, l'uno per l'altro, termine di raffronto ai fini della verifica di osservanza del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 7/1980 e 8/1980; 36/1975 e 37/1975; 113/1968; 147/1971; 55/1980 e 97/1980; 151/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla III Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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