Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1984

Corte cost., sent. 4 maggio 1984, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1984
Data di deposito
4 maggio 1984
Data di decisione
2 maggio 1984
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 653 del 10 giugno 1940
  • art. 2, ss, legge n. 653 del 10 giugno 1940

Parametri

Massime

Massima n. 10137

La persistente distinzione fra operai e impiegati consente al legislatore di diversificare il trattamento loro spettante purche' questo sia congruo alle posizioni rispettive, fondandosi, in particolare sulla diversa qualita' del lavoro prestato, con la conseguenza che il pricipio di eguaglianza risulta vulnerato ogni qualvolta, ai fini della diversificazione, non venga in diretto rilievo l'ordinamento attuale delle qualificazioni professionali, ma si tratti di situazioni e di bisogni comuni indistintamente a tutti i lavoratori. (Nella specie, la Corte, alla stregua di tale principio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge n. 653 del 1940 - ed in via conseguenziale gli artt. 2 e segg. della stessa legge n. 653 del 1940 -, nella parte relativa al diverso trattamento di impiegati ed operai in caso di richiamo alle armi, precisando che, mentre il legislatore e' libero di stabilire se nei riguardi dei lavoratori richiamati debba ancora sussistere l'apposito regime previdenziale introdotto dalla citata legge n. 653 del 1940, mediante l'istituzione della <<Cassa per il trattamento di richiamo alle armi>>, una volta deciso il ricorso a questo tipo di provvidenze non si giustifica che beneficiano i soli impiegati, con esclusione degli operai, poiche' il divario riscontrabile fra le due categorie non costituisce una causa che legittimi tale discriminazione la quale non attiene al rapporto di lavoro in se' considerato, tenuto anche conto del fatto che, in subiecta materia, il principio di eguaglianza va applicato alla stregua anche dell'art. 52, secondo comma, Cost., per cui l'adempimento del servizio militare non puo' mai pregiudicare, quale che sia la specie dei lavoratori interessati, la posizione di lavoro del cittadino. - V. S. nn. 160/1971; 177/1975; 18/1974; 117/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, nella parte in cui si riferisce ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi;

2) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e seguenti della legge n. 653 del 1940, nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI

- GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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