Corte costituzionale
Ordinanza n. 85/1984
Corte cost., ord. 29 marzo 1984, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 85/1984
- Data di deposito
- 29 marzo 1984
- Data di decisione
- 26 marzo 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- art. 31, comma 1, n.4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Parametri
Massime
Massima n. 14752
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale) - sollevata sul presupposto che la detta normativa consenta, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici commerciali, la diretta iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, esonerandoli dall'obbligo del superamento del previo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - dato che la Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ne ha ritenuto l'inammissibilita' in quanto la disposizione impugnata non avrebbe alcun contenuto normativo, suscettibile di trovare applicazione nel senso censurato, e non sussistono, ne' sono stati addotti motivi per discostarsi da tale conclusione. - S. n. 207/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 ("Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale"), in riferimento all'art. 33, comma quinto, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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