Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/1984
Corte cost., ord. 15 febbraio 1984, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/1984
- Data di deposito
- 15 febbraio 1984
- Data di decisione
- 8 febbraio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 5, comma 4, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 14725
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata sotto il profilo che "il reato ivi previsto comporta un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose piu' gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene inferiori nel minimo (artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore riduzione di pena in caso di fatti di lieve entita', riduzione viceversa non contemplata dalla norma in esame", in quanto l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rinvio termini e motivi della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ravenna con ordinanza del 4 maggio 1982.
Così deciso in Rogna, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze