Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1984

Corte cost., ord. 15 febbraio 1984, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/1984
Data di deposito
15 febbraio 1984
Data di decisione
8 febbraio 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
  • art. 5, comma 4, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 14725

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata sotto il profilo che "il reato ivi previsto comporta un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose piu' gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene inferiori nel minimo (artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore riduzione di pena in caso di fatti di lieve entita', riduzione viceversa non contemplata dalla norma in esame", in quanto l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rinvio termini e motivi della questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Ravenna con ordinanza del 4 maggio 1982.

Così deciso in Rogna, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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