Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/1984
Corte cost., ord. 15 febbraio 1984, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/1984
- Data di deposito
- 15 febbraio 1984
- Data di decisione
- 8 febbraio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
- art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
- art. 58, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
Parametri
Massime
Massima n. 14723
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo e quella di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorita' competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto i giudici a quibus non hanno motivato in ordine alla rilevanza della proposta questione, ne' hanno fatto riferimento alcuno alla fattispecie concreta.
Massima n. 14724
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) in materia di denuncia di detenzione di armi, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorita' competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto l'atto impugnato e' un regolamento, privo di forza di legge. - S. n. 166/1982. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 166/1982).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982) e dal Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza del 20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983);
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983) e dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982);
3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vasto con ordinanze del 2 dicembre 1980 (r.o. 162/1983), del 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), del 16 giugno 1981 (r.o. 21/1983) e del 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983), dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), dal Tribunale di Enna con ordinanza del 1 dicembre 1982 (r.o. 22/1983, e dal Tribunale di Trento con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Testo integrale
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