Corte costituzionale

Ordinanza n. 36/1984

Corte cost., ord. 15 febbraio 1984, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
36/1984
Data di deposito
15 febbraio 1984
Data di decisione
8 febbraio 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 7, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967
  • art. 58, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940

Parametri

Massime

Massima n. 14723

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi non abbia mai denunciato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo e quella di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorita' competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto i giudici a quibus non hanno motivato in ordine alla rilevanza della proposta questione, ne' hanno fatto riferimento alcuno alla fattispecie concreta.

Massima n. 14724

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) in materia di denuncia di detenzione di armi, nella parte in cui equiparano, sul piano sanzionatorio, la posizione di chi, avendo denunciato una determinata arma presso l'autorita' competente del luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel luogo di nuova residenza, in quanto l'atto impugnato e' un regolamento, privo di forza di legge. - S. n. 166/1982. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e 10 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost. (s. n. 166/1982).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell'11 maggio 1981 (r.o. 231/1983), dal Tribunale di Livorno con ordinanza del 29 settembre 1982 (r.o. 775/1982) e dal Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza del 20 gennaio 1983 (r.o. 182/1983);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983) e dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982);

3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vasto con ordinanze del 2 dicembre 1980 (r.o. 162/1983), del 5 maggio 1981 (r.o. 190/1983), del 16 giugno 1981 (r.o. 21/1983) e del 30 marzo 1982 (r.o. 163/1983), dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 5 maggio 1981 (r.o. 232/1983), dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982 (r.o. 937/1982), dal Tribunale di Enna con ordinanza del 1 dicembre 1982 (r.o. 22/1983, e dal Tribunale di Trento con ordinanza del 14 febbraio 1983 (r.o. 237/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Testo integrale

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